di
Salvatore Nocera
L'Amministratore
di Sostegno... ecco cosa cambia!
Salvatore Nocera analizza
i passaggi chiave della nuova
legge che ha introdotto nel
nostro ordinamento la figura
dell'amministratore di sostegno,
mettendo in luce le premesse
storiche e il contesto che
hanno portato alla stesura
del testo definitivo e i contenuti
salienti della norma appena
approvata.
LE
PREMESSE STORICHE E IL CONTESTO
Un segno tangibile
di attenzione nei confronti
delle persone con disabilità
è arrivato a conclusione
dell'Anno europeo. Anche il
Senato, come già aveva
fatto la Camera, rispettando
gli impegni assunti col mondo
della disabilità ha
definitivamente approvato
la legge sull'amministratore
di sostegno.
Il testo si
trascina in Parlamento da
diverse legislature ed era
stato modificato precedentemente
dalla Camera dopo una prima
approvazione al Senato. Anche
stavolta la Camera ha introdotto
ulteriori modifiche restrittive;
ma il Senato, pur di approvare
il testo entro l'anno, nella
seduta notturna del 22 dicembre
2003, ha approvato all'unanimità
il testo trasmesso dalla Camera.
Le norme diverranno efficaci
dopo sessanta giorni dalla
loro pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale.
Si tratta di
una legge molto attesa dai
genitori delle persone con
disabilità intellettiva,
che introduce delle aperture
anche nei confronti dell'interdizione
e dell'inabilitazione: non
sono più obbligatorie
e automatiche, ma sono sempre
pronunciabili, qualora non
si ritenga opportuno procedere
con l'amministrazione di sostegno,
revocabile in caso di esito
negativo. La Camera ha eliminato
dal testo una norma, che era
stata introdotta dal Senato,
circa l'estensione dell'amministrazione
di sostegno anche alle persone
anziane, poiché queste
non sono assimilabili alle
persone con disabilità.
Ma vediamo
in dettaglio i contenuti della
nuova normativa, che ha modificato
alcuni articoli del Codice
civile ed alcune disposizioni
attuative dello stesso, oltre
ad altre norme collegate.
Intanto è
significativo il cambiamento
della rubrica del Titolo XII
del Codice Civile, che prima
recitava "Dell'infermità
di mente dell'interdizione
e dell'inabilitazione".
Adesso la nuova rubrica si
intitola "Delle misure
di protezione delle persone
prive in tutto o in parte
di autonomia". Ciò
dà il segno di quanto
sia cambiata l'immagine sociale
e quindi giuridica delle persone
con disabilità, a seguito
degli ultimi trent'anni di
integrazione scolastica e
sociale, che in Italia ha
raggiunto aspetti del tutto
generalizzati e significativi,
malgrado permangano ancora
pressanti esigenze di miglioramento
e il bisogno di resistere
a tendenze involutive (manifestatesi
- ironia della sorte! - in
Italia proprio durante quest'anno,
l'anno europeo delle persone
con disabilità). E
di questi cambiamenti dà
testualmente atto la finalità
della legge, che è
quella espressa di ridurre
al minimo i casi di ricorso
all'interdizione e all'inabilitazione,
che curano solo gli interessi
astratti di conservazione
dei patrimoni.
I CONTENUTI
Può
giovarsi dell'amministrazione
di sostegno qualunque persona
che, a causa di una infermità
o di una menomazione fisica
o psichica si trovi nell'impossibilità,
anche parziale o temporanea,
di provvedere alla cura dei
propri interessi. E' questa
una formulazione, contenuta
nel nuovo art 404 del Cod.
civ., che, pur essendo molto
ampia (contemplando anche
l'impossibilità temporanea
o parziale), ha però
un ambito di applicazione
ben preciso, poiché
si richiede l'accertamento
sanitario di una infermità
o di una menomazione fisica
(anche sensoriale) o psichica
in senso ampio. Sono comprese
quindi non solo le malattie
mentali, ma anche le diversissime
forme di disabilità
intellettiva, come insufficienza
mentale, cerebrolesione, autismo,
sindrome di Down etc. In questa
logica, anche una persona
anziana, come avrebbe voluto
il Senato, può giovarsi
dell'amministrazione di sostegno,
purché versi in una
situazione di infermità
grave, come i casi, clinicamente
accertati, di demenza senile.
L'amministratore
di sostegno è nominato
con decreto dal giudice tutelare
(art 405 C.C.). E qui si nota
già una novità,
rispetto ai procedimenti di
interdizione e inabilitazione,
che sono invece di competenza
del Tribunale. I giudici tutelari
sono maggiormente distribuiti
sul territorio e quindi sono
più vicini agli interessati.
Nel decreto
di nomina il giudice tutelare
indica, tra l'altro, i limiti,
anche periodici, di spesa
sostenibile dall'amministratore
nell'interesse del beneficiario.
Si evita così un assurdo
che un'interpretazione burocratica
dei poteri dell'amministrazione
sta determinando. E cioè
che i tutori non possono spendere
attualmente ad esempio l'ammontare
delle pensioni di invalidità
o delle indennità di
accompagnamento, quando queste
siano,
come spesso
accade, versate all'interessato
in unica soluzione per più
mensilità arretrate.
Gli uffici amministrativi
e giudiziari di controllo
vietano al genitore e al tutore
di prelevare quelle somme
necessarie come unico mezzo
di mantenimento dell'interessato),
senza autorizzazione del Tribunale
con obbligo di reimpiego,
perché esse sono ormai
considerate patrimonio.
Lo stesso articolo,
ora, impone invece all'amministratore
di sostegno di riferire periodicamente
al giudice tutelare anche
"delle condizioni di
vita personale e sociale"
dell'assistito.
Il successivo
art 406 C.C. evidenzia ulteriormente
il rispetto per la persona
dell'interessato, che può
indicare il possibile amministratore
di sostegno, anche se sia
già interdetto o inabilitato.
E, allo scopo di ridurre il
ricorso all'interdizione,
gli operatori dei servizi
che si prendono cura di una
persona impossibilitata a
curare i propri interessi,
debbono promuovere il ricorso
al giudice tutelare, o segnalare
il caso al Pubblico Ministero,
per l'avvio della procedura
dell'amministrazione di sostegno.
Nel procedimento,
il giudice deve tener conto
anche delle indicazioni dell'interessato
(art 407C.C.).
L'art 408 C.C.
è importante perché
da una parte limita le categorie
dei possibili beneficiari,
pur ampliandone le opportunità.
Infatti è fatto divieto
agli operatori dei servizi
pubblici e privati che si
prendono cura dell'interessato
di ricoprire tale ufficio.
Ciò al fine di evitare
conflitto di interessi fra
chi si prende cura e chi deve
vigilare. Possono essere amministratori
di sostegno i parenti, il
coniuge e (novità assoluta)
la persona stabilmente convivente
con l'interessato, nonché
altre persone ritenute idonee
dal giudice tutelare. Viene
inoltre previsto che possano
essere amministratori anche
i legali rappresentanti dei
soggetti "di cui al Titolo
secondo del Libro primo del
Cod.civ.". E, cioè,
non solo le fondazioni e le
associazioni dotate di personalità
giuridica, ma anche quelle
prive di tale personalità,
come sono molte associazioni
di volontariato.
Questa era
stata una costante richiesta,
fondata sulla prassi assai
diffusa, che ha visto promuovere
pure dei corsi di formazione
per aspiranti al compito volontario
e gratuito di amministratore
di sostegno.
L'art 409 C.C.
è la chiave di volta
della nuova legge. Stabilisce
che il beneficiario dell'amministrazione
di sostegno mantiene la capacità
di agire per tutti gli atti
non riservati dal giudice
all'amministratore. Quest'ultimo
interviene nell'atto quale
suo rappresentante (come fa
il tutore) per quelli più
pericolosi per il patrimonio
(ad es. l'assunzione di un'ipoteca,
l'alienazione di un bene o
l'acquisto di un bene immobile,
la promozione di un procedimento
giudiziario), mentre per quelli
meno pericolosi, cosiddetti
di ordinaria amministrazione,
interviene nell'atto insieme
al beneficiario, come fa il
curatore (ad es. nell'acquisto
di beni mobili, nella stipula
di locazioni inferiori a nove
anni).
Comunque, è
stabilito che il beneficiario
può compiere da solo
tutti gli atti "necessari
a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana".
Ritengo che compiendo tali
atti (ad es. acquistare beni
mobili di uso personale come
abiti, cibo, incassare un
affitto, riscuotere il rateo
mensile della pensione di
invalidità o l'indennità
di accompagnamento), il soggetto
sia divenuto giuridicamente
capace di agire. Per la riscossione
degli arretrati, se si dovesse
continuare a considerarli
divenuti capitali, malgrado
la loro natura alimentare,
interverrà ormai l'amministratore
di sostegno che otterrà
dal giudice tutelare l'autorizzazione
a spenderli secondo le effettive
esigenze del beneficiario.
E questa logica
di maggiore libertà
del beneficiario si rinviene
anche nell'art. 410 C.C.,
secondo il quale l'amministratore
di sostegno, nello svolgimento
del proprio ufficio, deve
tener conto " dei bisogni
o delle aspirazioni del beneficiario".
In caso di contrasto, l'amministratore
deve informare il giudice
tutelare che
decide. In
caso di dissenso, anche il
Pubblico Ministero, i parenti
entro il secondo grado, il
coniuge o la persona stabilmente
convivente, possono rivolgersi
al giudice tutelare.
Data la sua
delicatezza l'ufficio di amministratore
di sostegno dura dieci anni,
ma può essere rinnovato,
a meno che si tratti di un
parente o del coniuge o della
persona stabilmente convivente,
nel qual caso dura per sempre,
salvo rinuncia o richiesta
di revoca dello stesso interessato.
L'art 411 C.C.,
nello stabilire che si applicano
all'amministrazione di sostegno
le norme previste per l'interdizione
e l'inabilitazione in materia
di incapacità dell'amministratore
a ricevere per testamento
o donazione beni del beneficiario
finché dura l'ufficio,
estende all'amministrazione
di sostegno anche "gli
effetti di altre norme dettate
per gli altri due istituti",
purché se ne faccia
richiesta al giudice tutelare
e questi lo ritenga opportuno,
"tenuto conto dell'interesse
del beneficiario e di quello
tutelato dalle predette disposizioni".
Si ritiene che con tale formulazione
la discrezionalità
del giudice tutelare non possa
impedire l'applicazione al
beneficiario dell'amministrazione
di sostegno del testamento
"fedecommissorio",
previsto dagli art 692 e sgg.
C.C., secondo il quale ciascuno
dei genitori di un "interdetto"
o gli scendenti o il coniuge
possono istituire erede l'interdetto
con l'obbligo di conservare
e restituire alla sua morte
i beni, anche comprendenti
la legittima a favore della
persona o degli enti che sotto
la vigilanza del tutore si
sono presi cura dell'interdetto
medesimo.
L'art 692 C.C.
ha un interesse chiarissimo
a garantire un'assistenza
non economica ma anche esistenziale
all'interessato. Sembra quindi
rientrare in un'interpretazione
logica l'applicazione di tale
norma anche al caso del beneficiario
di amministrazione di sostegno,
che potrà essere istituito
erede, quindi, anche dalla
persona stabilmente convivente
con lui.
Il decreto
con i dati personali relativi
all'amministratore e al beneficiario,
nonché il progetto
personalizzato di atti che
il beneficiario può
compiere da solo o con l'assistenza
dell'amministratore e quelli
che può compiere solo
l'amministratore in rappresentanza
dell'amministrato, deve essere
immediatamente registrato
su un apposito registro, di
nuova istituzione, tenuto
dal cancelliere, e deve essere
registrato entro dieci giorni
presso i registri di Stato
civile. Ciò per consentire
a chiunque voglia contrattare
con il beneficiario di conoscere
quale sia la sua effettiva
capacità di compiere
atti giuridici, la sua e quella
dell'amministratore.
Ciò
garantisce l'interesse dei
terzi alla sicurezza ed alla
validità delle negoziazioni
giuridiche.
A tutela degli
interessi del beneficiario,
l'art 412 C.C. stabilisce
che gli atti compiuti dall'amministratore
di sostegno o dal beneficiario
in violazione delle leggi
o delle disposizioni contenute
nel decreto di nomina, possono
essere annullati entro cinque
anni dal loro compimento,
anche ad istanza degli stessi.
E' da tener presente che,
per tutelare però anche
la buonafede di terzi che
abbiano acquistato diritti
da chi li ha acquistati direttamente
dal beneficiario o dall'amministratore,
il
Codice garantisce
la salvezza dei diritti acquistati
dai terzi che al momento dell'acquisto
del possesso erano in buona
fede se trattasi di cose mobili
( art 1153 C.C.) e se trattasi
di cose immobili, a condizione
che l'acquirente di buona
fede abbia trascritto il suo
atto di acquisto entro i cinque
anni ed anteriormente alla
trascrizione della domanda
di annullamento dell'atto
illegittimamente posto in
essere dall'amministratore
di sostegno o dal beneficiario
(art 2652 n. 6 C.C.).
Gli art 413
e 418 C.C. evidenziano le
flessibilità del nuovo
sistema, secondo cui il giudice
può passare, se lo
ritiene opportuno, alla revoca
dell'amministrazione di sostegno
e procedere all'interdizione
o all'inabilitazione o viceversa.
Queste nuove
norme sull'amministratore
di sostegno hanno prodotto
delle aperture anche nei rigidi
istituti dell'interdizione
e dell'inabilitazione. Così
l'art 427 C.C. prevede che
l'interdetto possa compiere
alcuni atti da solo o con
l'assistenza del tutore e
l'inabilitato possa compiere
alcuni atti di straordinaria
amministrazione anche senza
l'assistenza del curatore.
Infine, la
legge prevede che non solo
la procedura per l'amministrazione
di sostegno, ma anche quella
per l'interdizione e l'inabilitazione,
si svolgano senza tasse di
registro e senza spese di
giustizia.
CONCLUSIONI
Il nuovo istituto
giuridico introdotto, pur
non essendo rivoluzionario,
risolve molti problemi pratici
che comunemente complicavano
la vita delle famiglie. Ha
allentato il rigore dell'obbligatoria
pronuncia dell'interdizione,
ha previsto un sistema flessibile
fondato su un progetto personalizzato
di attività giuridiche,
predisposto dal giudice tutelare
e da esso
modificabile
tutte le volte che l'interesse
del beneficiario lo richieda.
E' riuscito a coniugare l'interesse
ad una vita più dignitosa
e, per quanto possibile, autonoma
del beneficiario con quello
di tutela dei terzi. Ha avvicinato
al luogo di residenza del
beneficiario la sede giurisdizionale
competente e gli ha notevolmente
ridotto le spese del procedimento.
La F I S H,
Federazione italiana per il
superamento dell'handicap,
e le associazioni aderenti
che da anni insistevano per
l'approvazione di una tale
legge, sono grate al Parlamento
e ai presidenti delle due
Camere che hanno mantenuto
la parola data e l'hanno fatta
approvare prima della chiusura
dell'Anno europeo.
(Roma, 3 gennaio
2004)